Art. 2.

      1. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia retroattiva nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico ancora pendenti, in ogni stato e grado di giudizio, alla data di entrata in vigore della presente legge.